Il 28 Marzo 2022 il Decreto-legge conosciuto come “Sostegni-ter” è stato definitivamente convertito e mette quindi in atto il nuovo sistema previsto dal Decreto Rilancio per la cessione del credito.
Stop alla cessione del credito infinita
A riguardo, dal 29 marzo 2022, secondo le modifiche della legge di conversione del Sostegni-ter, un contribuente che usufruisce delle agevolazioni fiscali per interventi edilizi con sconto in fattura e cessione del credito, potrà inoltre effettuare altre due cessioni. La nuova disposizione permette le ulteriori cessioni solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario (imprese di assicurazione). Le agevolazioni, quindi, alla condizione di una sola cessione del credito d’imposta, dà la possibilità di effettuarne tre in totale.
Divieto di cessioni parziali
Secondo l’articolo 28 comma 1-bis, i crediti derivati da sconti in fattura o per la cessione, non possono più essere oggetto di cessioni parziali.
Per i crediti oggetti di tale, opzione fino in data 7 febbraio 2022, viene consentita un’esclusiva ulteriore cessione.
Congruità delle spese
Per usufruire dell’opzione di cessione delle detrazioni fiscali, gli interessati sono tenuti a presentare la congruità di spese a interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio: manutenzione, restauro e ristrutturazione su spazi comuni di un edificio e su singoli immobili;
- efficienza energetica;
- provvedimento di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata di edifici, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di strumenti per la carica di veicoli elettrici;
- eliminazione di barriere architettoniche.
Nullità di contratti di cessione e altre sanzioni
In seguito alle modifiche, il comma 2, dell’articolo 28-bis prevede nuove sanzioni per i tecnici abilitati in caso di informazioni o attestati falsi e di omissione di informazioni rilevanti.
Per ogni intervento, inoltre, è previsto che sia presentato un nuovo massimale per le polizze assicurative.
Qualora un tecnico abilitato nelle asseverazioni necessarie presenti informazioni false o ometta di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici sulla effettiva realizzazione di un progetto, subisce come previsto dalla norma, una sanzione. Se un’azione è compiuta con lo scopo di trarre un profitto ingiusto per sé o per altri, questa pena aumenta.
La nullità dei contratti di cessione si effettuano in violazione delle disposizioni presentati dall’art. 121, comma 1, del D.L. n° 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo e dell’articolo 122 comma 1 del D.L. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), e comma 2 dello stesso articolo.